Formazione sulla sicurezza

Tratto da:

SiRVeSS – Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole
M1 – Formazione dei lavoratori ex D. Lgs. 81/08 (art. 37) e accordo Stato – Regioni 21/12/2011

PREMESSA

D.Lgs. 81/08 – art. 37 – comma 1, lettera a)

Il datore di lavoro (Dirigente Scolastico) assicura che ciascun lavoratore (studente) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale (scolastica), diritti e doveri dei vari soggetti aziendali (scolastici), organi di vigilanza, controllo, assistenza.

Formazione Generale (Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti:

  • concetti di rischio
  • danno
  • prevenzione
  • protezione
  • organizzazione della prevenzione aziendale (della scuola)
  • diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali (scolastici)
  • organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Definizione di formazione (D.Lgs. 81/08, art. 2)

Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori (studenti) e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale (scolastica) conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze necessarie allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda (scuola) e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.


CONCETTI GENERALI


Salute

Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o di infermità (O.M.S. 1946 e D. Lgs. 81/08).

Si ricordi che: come scritto nell’art. 32 della Costituzione, la salute rappresenta un bene e un diritto fondamentale ed inalienabile di ogni essere umano, nonché un interesse della collettività.

Danno

Una qualunque alterazione, transitoria o permanente, dell’organismo, di una sua parte o di una sua funzione.

Esempi:

  • una frattura
  • la perdita di una mano
  • un’infezione delle vie urinarie
  • la silicosi
  • una gastrite da stress.

Infortunio (sul lavoro)

Evento lesivo che si verifica in modo improvviso ed imprevisto per causa violenta in occasione di lavoro

… dal quale possono derivare la morte,

  • un’inabilità permanente (parziale o assoluta)
  • un’inabilità temporanea (parziale o assoluta)

che comporta l’astensione dal lavoro (definizione assicurativa)

… nel quale si riconoscono tutte le seguenti caratteristiche:

  • rilevanza clinica (criterio di gravità)
  • nesso causa-effetto (criterio di causalità)
  • danno a breve distanza di tempo (criterio cronologico)

Inabilità

PARZIALE ASSOLUTA
TEMPORANEA piccoli infortuni, fino a 3 giorni di astensione dal lavoro infortuni con prognosi di più di 3 giorni di astensione dal lavoro
PERMANENTE perdita di un dito, di un occhio, … inabilità totale al lavoro (≥ 80% di  invalidità)

Incidente

Evento che ha prodotto danni solo materiali, ma che ha rischiato di causare danni anche alle persone.

Convenzionalmente:

  • infortunio mancato;
  • è detto anche evento sentinella perché un numero elevato di incidenti caratterizza una situazione a forte rischio d’infortunio.

Malattia (professionale)

Patologia specifica la cui causa, che agisce sempre in modo graduale e progressivo, è direttamente ed immediatamente identificabile in un fattore di rischio presente nell’ambiente di lavoro.

In generale: ogni alterazione della salute che non sia attribuibile ad un infortunio.

Pericolo (o fattore di rischio)

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (D. Lgs. 81/08).

Fattore di rischio

  • ambiente di lavoro
  • materiale/sostanza
  • attrezzatura
  • impianto
  • metodo di lavoro.

In altre parole: la presenza di sostanze chimiche, agenti biologici, fenomeni fisici, oggetti, azioni o relazioni caratterizzati dalla possibilità di nuocere quando raggiungono una certa dimensione o forza.

Percezione del rischio

Capacità / caratteristica / proprietà di ogni essere vivente, che si evidenzia negli atteggiamenti che assume e ancor più nei comportamenti che mette in atto quando si confronta con un rischio.

Rischio

Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione (D. Lgs. 81/08)

O meglio: combinazione (prodotto) di probabilità (P) e di gravità (G)

Formula: R = P x G

Valutazione del rischio

Processo complesso, articolato in più fasi e afferente a diversi soggetti, che, a partire dall’individuazione di un pericolo,

  • stabilisce l’entità del rischio ad esso associato,
  • individua le misure di riduzione/eliminazione del rischio stesso,
  • programma e realizza le misure
  • e ne monitora l’efficacia nel tempo

D.V.R.: Documento di valutazione dei rischi.

Prevenzione

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno (D. Lgs. 81/08).

Tutte le misure e le azioni che possono essere messe in atto allo scopo di ridurre la probabilità che si verifichi un evento dannoso.

La prevenzione è:

  • Primaria – eliminazione/contenimento dei fattori di rischio per malattia o infortunio
    • Informazione, formazione, segnaletica
    • Educazione alla salute, igiene dentale, vaccino
  • Secondaria – diagnosi precoce del danno alla salute, prima che si manifestino i sintomi e il danno diventi irreversibile
  • Terziaria – misure per impedire che un danno, già presente, possa aggravarsi.

Protezione

Insieme di misure e dispositivi, collettivi o individuali, che hanno lo scopo di ridurre la gravità di un eventuale evento dannoso.

  • Protezione individuale
  • Protezione collettiva

In altri termini:

  • la misura di prevenzione tende ad abbattere la probabilità che si verifichi il danno,
  • mentre la misura di protezione tende a ridurre la gravità del danno stesso;
  • entrambe concorrono a diminuire il rischio.

Dispositivi di protezione individuale

Protezione di una persona singola

  • Capo: elmetto, casco, cappellino
  • Occhi: occhiali, maschera, visiera, schermo
  • Arti superiori: guanti
  • Arti inferiori: scarpe, ginocchiere
  • Udito: cuffie, tappi auricolari
  • Vie respiratorie: maschera, mascherina
  • Anticaduta: imbragatura, ancoraggio, …
  • Scarpe antifortunistiche, camice, tuta, …

Dispositivi di protezione collettiva

  • Corrimano delle scale
  • Ponteggi, reti di sicurezza
  • Messa a terra, parafulmine
  • Schermo per lavori di saldatura, taglio o smerigliatura
  • Rivelatore di incendio, sprinkler, porta tagliafuoco
  • Dispositivi per l’estrazione di fumi o vapori (cappe), sistemi di pressurizzazione per le aree di lavoro, armadi ventilati di sicurezza


Tratto da:

SiRVeSS – Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole
M3 – Formazione dei lavoratori ex D. Lgs. 81/08 (art. 37) e accordo Stato – Regioni 21/12/2011

Informazione (D. Lgs. 81/08 art. 2)

Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Formazione

Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per

  • lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti
  • a alla identificazione, alla riduzione e gestione dei rischi.

Addestramento

Complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro.

D.V.R. (Documento di valutazione dei rischi)

Documento cartaceo e/o digitale ove:

  1. è descritta la scuola con le sue attrezzature e impianti
  2. compare l’analisi dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuali conseguenti alla valutazione
  3. contiene il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

Documento da fornire alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi che entrano nella scuola per fornire servizi, fare manutenzioni, controlli, ecc.

Esso contiene le norme sulla  sicurezza degli appalti che non necessitano di Piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) e/o di Piano operativo di sicurezza (P.O.S.)

Deve:

  • valutare solo i rischi interferenziali (contatti rischiosi)
  • indicare le misure preventive e di protezione collettiva ed individuale.

Non deve essere redatto:

  • se il dirigente scolastico valuta che non ci sono interferenze e motiva ciò per iscritto
  • se si tratta di semplice fornitura
  • se i lavori o servizi non durano più di due giorni
  • se si tratta di manutenzioni rapide.

Organizzazione della prevenzione nella scuola

LINEA GERARCHICA DELLA SICUREZZA (soggetti destinatari di obblighi)

  1. Datore di lavoro (dirigente scolastico)
  2. Dirigente D.S.G.A.
  3. Preposti
  4. Lavoratori: docenti, personale A.T.A., studenti.

LINEA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA (soggetti esperti che consigliano o vengono consultati))

  • R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
    Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il S.P.P.
  • A.S.P.P. (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione)
    Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32, facente parte del S.P.P.
  • R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

Incaricati emergenze: addetti antincendio e primo soccorso (PS)

Lavoratori designati dal datore di lavoro incaricati

  • dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
  • di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di pericolo grave e immediato,
  • di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

Devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici della scuola.

Datore di lavoro

Il datore di lavoro è il responsabile della sicurezza e della salute, non solo dei suoi subordinati, ma anche di tutte le persone che collaborano a qualsiasi titolo all’attività lavorativa.

  • Settore privato:
    • persona fisica titolare del rapporto di lavoro
    • ovvero il soggetto che ha responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa.
  • Settore pubblico:
    • dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
    • ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dal vertice della P.A. tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale e degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Obblighi

  1. Nominare le figure preposte alla sicurezza e gli addetti all’emergenza
  2. Assicurare la formazione di RSPP e ASPP, RLS, figure sensibili, preposti
  3. Elaborare il DVR
  4. Individuare, programmare, attuare e aggiornare  le misure di prevenzione e protezione
  5. Assicurare l’informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
  6. Richiedere l’osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali e l’uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuale
  7. Organizzare l’emergenza
  8. Nominare il medico competente e assicurare la sorveglianza sanitaria
  9. Assicurare la gestione della sicurezza per garantire un miglioramento continuo.

Dirigente

Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Compiti

  1. Predisporre le misure di sicurezza specifiche (stabilite da norme, indicate dalla conoscenza e dalla tecnica)
  2. Impartire istruzioni ed ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro
  3. Vigilare affinché le istruzioni vengano eseguite, recandosi sul posto con la frequenza richiesta per un efficiente controllo dell’incolumità delle persone
  4. Ove non possa assistere materialmente a tutti i lavori, incaricare sorveglianti o preposti, affinché svolgano mansioni di controllo e vigilanza, impartendo le stesse istruzioni precise sulle operazioni da svolgere
  5. Controllare preventivamente l’efficienza e l’idoneità delle attrezzature e impianti affidati ai dipendenti
  6. Rendersi conto di persona, impartendo all’occorrenza ordini e istruzioni di ogni attività che assuma aspetti di particolare gravità.

Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.

Sono equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

Obblighi

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone  presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi ricevuti dal D.L.

I lavoratori devono in particolare:

  1. Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
  2. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal D.L.
  3. Utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza e protezione
  4. Segnalare immediatamente a D.L. o superiore le deficienze di macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al R.L.S.
  5. Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, etc.
  6. Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza
  7. Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal D.L.
  8. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal medico competente.

D.Lgs. 81/08 art. 59 – Sanzioni per i lavoratori.
Arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), e), f), g), h), ed i), comma 3, primo periodo.

S.P.P. (Servizio di prevenzione e protezione)

Insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla scuola, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Composto dal responsabile S.P.P. più eventuali addetti S.P.P.

Compiti: azione di supporto e assistenza al Datore di lavoro

  • Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la salute e la salubrità degli ambienti di lavoro
  • Elaborazione del documento di valutazione dei rischi
  • Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività della scuola
  • Proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori (e degli studenti)
  • Erogazione ai lavoratori dell’informazione di cui all’art. 36
  • Partecipazione alla riunione periodica.

R.L.S. (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

Persona eletta o designata (dai lavoratori) per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Istituito a livello di singola istituzione scolastica. È un diritto dei lavoratori, non un obbligo, per cui non deve esserci per forza. Incompatibile con il ruolo di RSPP e ASPP.

Attribuzioni

  • Accede ai luoghi di lavoro
  • È consultato relativamente a:
    • valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione della scuola
    • designazione del RSPP, degli addetti emergenza e del MC
    • organizzazione formazione
  • Riceve informazioni su:
    • Valutazione dei rischi e misure di prevenzione relative
    • Sostanze pericolose, macchine e impianti, organizzazione e ambienti di lavoro
    • Infortuni e malattie professionali
    • Informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
  • Riceve documentazione:
    • Copia del DVR e del DUVRI su richiesta
  • Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure
  • Può fare ricorso alla autorità e formula osservazioni in occasione delle visite ispettive degli organi di vigilanza
  • Riceve formazione adeguata di base e aggiornamenti annuali
  • Partecipa alla riunione periodica

ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA


Organismi di vigilanza pubblici impegnati nella prevenzione degli infortuni e malattie professionali

INAIL ex ISPESL (ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO)

L’ISPESL è stato accorpato all’INAIL a seguito della manovra finanziaria del maggio 2010.

Ha compiti di ricerca epidemiologica, formazione e consulenza.

ARPAV (AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE – VENETO)

Servizio Antinfortunistica e Impiantistica delle sedi provinciali, verifiche periodiche su

  • Ascensori e mezzi di sollevamento
  • Impianti elettrici speciali e di messa a terra
  • Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
  • Apparecchi a pressione e generatori di vapore
  • Idroestrattori a forza centrifuga

Si occupa anche di inquinamento ambientale (inquinamento chimico, biologico, da radiazioni, da rumore, ecc.) e collabora anche sul versante didattico, per la promozione della cultura della sicurezza nelle scuole.

DTL (DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ex Ispettorato del Lavoro)

Servizio Ispettivo del Lavoro – Ministero del Lavoro: compiti di vigilanza e controllo sul lavoro in genere

  • Contratti
  • Orario
  • Libretto di lavoro
  • Minimo paga e prospetti paga
  • Minori avviati al lavoro
  • Lavoratrici madri
  • Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali
  • Verifica delle modalità di infortunio (ex inchiesta pretorile)
  • Vigilanza in materia di sicurezza solo nelle attività  e previa comunicazione allo SPISAL:
    • Edilizia (costruzioni, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, etc.)
    • Lavori in sotterraneo o in galleria anche con impiego di esplosivi
    • Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei
  • Indagini di Polizia Giudiziaria su delega della Autorità Giudiziaria.

Collabora anche sul versante didattico, per la promozione della cultura della legalità del lavoro e della sicurezza nelle scuole.

VVF (COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO)

Servizio Ispettivo per le attività produttive e per le altre attività soggette alla normativa di prevenzione incendi

  • Vigilanza sulla prevenzione incendi
  • Informazione, consulenza, assistenza
  • Attività autorizzativa

Si occupano anche di formazione degli addetti antincendio e collaborano attivamente anche sul versante didattico, per la promozione della cultura della sicurezza nelle scuole.

SPISAL (Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro)

Mission istituzionale

  • la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni causati o correlati al lavoro
  • il miglioramento del benessere del lavoratore

Strumenti

  • vigilanza
  • assistenza
  • informazione.

Attività sanitarie

  • Certificazioni di idoneità al lavoro (minori, utilizzo di esplosivi,  conduzione caldaie a vapore, impiego di gas tossici, attività di autoriparazione, responsabile impianti a fune, maestri di sci, ecc).
  • Ricorsi contro il parere espresso dal medico competente
  • Visite specialistiche in medicina del lavoro per consulenza a medici di base e ospedalieri.
  • Esami strumentali di screening (audiometrie, spirometrie) su richiesta del medico competente.
  • Vigilanza e controllo sull’attività del medico competente
  • Tutela delle lavoratrici madri mediante accertamento delle condizioni lavorative e ambientali di rischio per le gravidanze.

Assistenza e informazione

  • Partecipazione e realizzazione di corsi di formazione / informazione
  • Progettazione e realizzazione di interventi di educazione e promozione della salute
  • Divulgazione di documentazione scientifica, tecnica e normativa
  • Dati statistici ed epidemiologici su infortuni e malattie professionali
  • Pareri su soluzioni di bonifica ambientale o  di antinfortunistica

Collabora anche sul versante didattico, per la promozione della cultura della sicurezza nelle scuole.

Attività amministrative-autorizzative

  • Valutazione requisiti di idoneità e salubrità dei nuovi laboratori
  • Autorizzazione piani di lavoro per rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto
  • Concessioni di deroghe (all’uso dei DPI per rumore; all’uso di laboratori in locali interrati)
  • Rilascio e rinnovo delle patenti di abilitazione all’impiego dei gas tossici
  • Vidimazione dei registri infortuni
  • Ricezione di comunicazioni, notifiche o registri obbligatori:
    • notifica per apertura cantieri ex art. 11 D.Lgs. 494/96;
    • comunicazioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
    • comunicazioni per situazioni pericolose, di superamento dei limiti o di emergenza (rumore, impiego cancerogeni, uso di agenti biologici, amianto);
    • registro degli esposti (rumore, cancerogeni, agenti biologici, amianto);
    • relazione annuale sulle attività di rimozione materiali contenenti amianto.

Vigilanza

  • Verifica dell’attuazione delle norme in materia di  igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Controllo dei fattori di nocività attraverso misurazioni dei principali inquinanti ambientali
  • Riconoscimento delle cause e delle responsabilità nei casi di infortunio e malattia professionale.

INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)

Tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.

Sono tenuti a stipulare l’assicurazione:

  • i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti o parasubordinati nelle attività individuate come rischiose:
    • svolte con uso di macchine, apparecchi o impianti,
    • svolte in ambienti organizzati in opere e servizi,
    • complementari  o sussidiarie alle attività rischiose
  • gli artigiani titolari (assicurano se stessi)
  • i lavoratori autonomi dell’agricoltura (assicurano se stessi)
  • le casalinghe (assicurano se stesse)

Il costo dell’assicurazione è definito premio.

Anche le scuole sono assicurate contro gli infortuni e le malattie professionali, ma rispetto ad esse l’INAIL ha una gestione particolare, definita “per conto dello Stato” (la scuola non paga il premio).

Le forme di tutela assicurativa:

  • Indennità per la mancata retribuzione del periodo di inabilità temporanea al lavoro che comporta astensione dal lavoro per più di tre giorni (vale anche per tutto il personale scolastico)

viene erogata dal 4° giorno successivo alla data di infortunio o manifestazione di malattia fino alla guarigione e  viene calcolata sulla retribuzione media giornaliera: 60% fino al 90° giorno e 75% dal 91 giorno fino alla guarigione clinica.

  • Indennizzo per la diminuita capacità lavorativa e per il danno permanente dell’integrità psicofisica (danno biologico conseguente ad inabilità permanente)

viene erogato per le lesioni con grado di menomazione compreso fra il 6% e il 100%, senza riferimento alla retribuzione ma secondo le tabelle delle menomazioni e del danno biologico; con un grado di menomazione superiore al 16% si presume che sussista anche un danno patrimoniale calcolato in base alla tabella dei coefficienti.

  • Alle casalinghe viene corrisposta una rendita proporzionale all’entità dell’invalidità subita purché uguale o superiore al 33%.

Altre  prestazioni

  • Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi
  • Rendita ai superstiti (rendita mensile, assegno per spese funerarie, assegno speciale continuativo mensile)
  • Assegno per assistenza personale continuativa
  • Assegno per incollocabilità
  • Erogazione integrativa per i grandi invalidi
  • Protesi e presidi
  • Cure termali e soggiorni climatici
  • Cure ambulatoriali

Collabora anche sul versante didattico, per la promozione della cultura della sicurezza nelle scuole.

INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale)

Eroga le rendite pensionistiche di fine lavoro e la prestazione economica sostitutiva della retribuzione in caso di assenza per incapacità temporanea assoluta al lavoro dovuta a malattia o a gravidanza.

Sindacato / Patronato

Il Sindacato è un’organizzazione che associa i membri di una categoria di lavoratori allo scopo di rappresentare / difenderne gli interessi economici e professionali.

Il Patronato è un Ente istituito da un sindacato con lo scopo di assistere gratuitamente i lavoratori, i pensionati e categorie di persone bisognose, come gli invalidi e i disoccupati, in materia di lavoro e di previdenza, in materia giudiziaria, in materia di assicurazione sul lavoro e nell’espletamento delle pratiche amministrative in genere.


Risorse online

  1. Sicurezza a scuola